L’art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 aveva introdotto l’obbligo in oggetto che poi era stato oggetto di varie discussioni e rinvii. Successivamente, l’art. 13, comma 3, del Decreto Legge n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”), è intervenuto per ridefinire e limitare l’ambito di applicazione di tale adempimento.

In sintesi, la nuova normativa impone che le società di capitali, cooperative e consortili comunichino al Registro delle Imprese il domicilio digitale di specifici vertici aziendali entro il 31 dicembre 2025.


1. Società Coinvolte e Ambito Applicativo

L’obbligo di comunicazione riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa in forma societaria. Sono coinvolte:

  • Società di Capitali
  • Società Cooperative
  • Società Consortili

Sono invece esonerate:

  • Le società di persone (S.n.c., S.a.s.).
  • Le società che non svolgono attività d’impresa, come le Società Tra Professionisti (STP).
  • I Consorzi e le Società di mutuo soccorso.

2. Soggetti Obbligati alla Comunicazione

La nuova disposizione ha ristretto la platea degli amministratori obbligati. Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, i seguenti soggetti nell’ambito delle società coinvolte:

  • L’Amministratore Unico.
  • L’Amministratore Delegato.
  • In mancanza dell’Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono esclusi, invece, i soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse, come consiglieri o presidenti di comitati.


3. Requisiti Essenziali del Domicilio Digitale (PEC)

Il Decreto Sicurezza Lavoro ha risolto ogni incertezza interpretativa stabilendo un requisito di fondamentale importanza:

  • Esclusività: Il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società.

La PEC deve essere un indirizzo personale e valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.


4. Diritti di segreteria e imposta di bollo

Per la comunicazione del domicilio digitale, nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori (senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza), si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.


5. Termine Legale e Sanzioni

  • Termine: Il termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale per le società già iscritte nel Registro Imprese all’1.01.2025 è fissato al 31 dicembre 2025.
  • Sanzioni: La mancata comunicazione entro la scadenza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa raddoppiata (da € 206 a € 2.064). La sanzione è ridotta a 1/3 se l’adempimento avviene entro 30 giorni dal termine prescritto.

6. Incarico della comunicazione allo Studio

L’adempimento è ormai imminente e richiede la Vs. collaborazione:

  1. Attivazione Immediata della PEC Personale: Se rientrate tra i soggetti obbligati e non siete ancora in possesso di un Domicilio Digitale (PEC) personale distinto da quello societario, Vi invitiamo a provvedere immediatamente alla sua attivazione e gestione.
  2. Comunicazione allo Studio entro il 10 Dicembre: Per consentire al nostro Studio di gestire l’istruttoria, preparare la pratica e garantire l’adempimento entro il termine legale del 31 dicembre, Vi chiediamo di comunicarci l’indirizzo PEC personale corretto e valido quanto prima, e comunque non oltre il 10 dicembre p.v.
  3. La pratica camerale deve essere firmata con CNS (firma digitale) da un amministratore: Lo Studio può essere delegato alla presentazione della pratica, ma la stessa deve essere firmata digitalmente da un amministratore – Vi ricordiamo pertanto di verificare la validità della CNS in Vs. possesso.

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