L’art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 aveva introdotto l’obbligo in oggetto che poi era stato oggetto di varie discussioni e rinvii. Successivamente, l’art. 13, comma 3, del Decreto Legge n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”), è intervenuto per ridefinire e limitare l’ambito di applicazione di tale adempimento.
In sintesi, la nuova normativa impone che le società di capitali, cooperative e consortili comunichino al Registro delle Imprese il domicilio digitale di specifici vertici aziendali entro il 31 dicembre 2025.
1. Società Coinvolte e Ambito Applicativo
L’obbligo di comunicazione riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa in forma societaria. Sono coinvolte:
- Società di Capitali
- Società Cooperative
- Società Consortili
Sono invece esonerate:
- Le società di persone (S.n.c., S.a.s.).
- Le società che non svolgono attività d’impresa, come le Società Tra Professionisti (STP).
- I Consorzi e le Società di mutuo soccorso.
2. Soggetti Obbligati alla Comunicazione
La nuova disposizione ha ristretto la platea degli amministratori obbligati. Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, i seguenti soggetti nell’ambito delle società coinvolte:
- L’Amministratore Unico.
- L’Amministratore Delegato.
- In mancanza dell’Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sono esclusi, invece, i soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse, come consiglieri o presidenti di comitati.
3. Requisiti Essenziali del Domicilio Digitale (PEC)
Il Decreto Sicurezza Lavoro ha risolto ogni incertezza interpretativa stabilendo un requisito di fondamentale importanza:
- Esclusività: Il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società.
La PEC deve essere un indirizzo personale e valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
4. Diritti di segreteria e imposta di bollo
Per la comunicazione del domicilio digitale, nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori (senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza), si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.
5. Termine Legale e Sanzioni
- Termine: Il termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale per le società già iscritte nel Registro Imprese all’1.01.2025 è fissato al 31 dicembre 2025.
- Sanzioni: La mancata comunicazione entro la scadenza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa raddoppiata (da € 206 a € 2.064). La sanzione è ridotta a 1/3 se l’adempimento avviene entro 30 giorni dal termine prescritto.
6. Incarico della comunicazione allo Studio
L’adempimento è ormai imminente e richiede la Vs. collaborazione:
- Attivazione Immediata della PEC Personale: Se rientrate tra i soggetti obbligati e non siete ancora in possesso di un Domicilio Digitale (PEC) personale distinto da quello societario, Vi invitiamo a provvedere immediatamente alla sua attivazione e gestione.
- Comunicazione allo Studio entro il 10 Dicembre: Per consentire al nostro Studio di gestire l’istruttoria, preparare la pratica e garantire l’adempimento entro il termine legale del 31 dicembre, Vi chiediamo di comunicarci l’indirizzo PEC personale corretto e valido quanto prima, e comunque non oltre il 10 dicembre p.v.
- La pratica camerale deve essere firmata con CNS (firma digitale) da un amministratore: Lo Studio può essere delegato alla presentazione della pratica, ma la stessa deve essere firmata digitalmente da un amministratore – Vi ricordiamo pertanto di verificare la validità della CNS in Vs. possesso.
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