La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione-quinquies, nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione.
Dal 20 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso operativi i servizi telematici per richiedere le informazioni e presentare le domande di adesione.
La misura consente di estinguere determinati debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.
Tuttavia, l’accesso non è automatico e la procedura è articolata in due fasi distinte, che vanno comprese prima di agire.
Quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Rientrano, in sintesi:
- imposte derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni
- contributi previdenziali INPS da omesso versamento dichiarato
- sanzioni per violazioni del Codice della Strada, limitatamente a interessi e aggio
Sono esclusi:
- tributi non collegati a dichiarazioni periodiche
- contributi INPS derivanti da accertamenti ispettivi
- tributi locali, salvo adesione dell’ente
- carichi già oggetto di precedenti rottamazioni regolarmente pagate
Ex rottamazione-quater: quando non rientra nella rottamazione quinquies
La legge individua una data spartiacque precisa: 30 settembre 2025.
Può accedere alla rottamazione-quinquies solo chi:
- era già decaduto da precedenti definizioni agevolate (compresa la quater) entro il 30 settembre 2025
Non può accedere chi:
- alla stessa data era in regola con i pagamenti della rottamazione-quater o aveva già integralmente saldato i carichi,
- anche se successivamente ha smesso di pagare.
In altre parole, la situazione rilevante non è quella attuale, ma quella fotografata al 30 settembre 2025.
Cosa si paga e cosa si elimina
Con l’adesione alla rottamazione-quinquies:
- non si pagano sanzioni, interessi di mora e aggio
- si pagano il capitale e le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive già avviate
Come funziona davvero la procedura
FASE 1 – Richiesta del prospetto informativo
Prima di presentare la domanda di adesione, il contribuente può richiedere un prospetto informativo.
Il prospetto:
- elenca i singoli carichi che rientrano nella definizione
- indica l’importo dovuto al netto degli sconti
- non viene mostrato automaticamente nella domanda
- viene trasmesso da ADER entro 12 ore dalla richiesta
- resta disponibile per il download per un periodo limitato
👉 Senza il prospetto informativo non è possibile conoscere l’importo complessivo che può rientrare nella definizione agevolata.
FASE 2 – Presentazione della domanda di adesione
Dopo aver valutato il prospetto informativo, si presenta l’istanza vera e propria.
La domanda si presenta esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Modalità disponibili
Area riservata
- accesso con SPID, CIE o CNS
- in fase di trasmissione della domanda è possibile visionare i singoli carichi definibili
- l’importo complessivo dovuto NON è visibile, perché risulta solo nel prospetto informativo richiesto separatamente
Area pubblica
- utilizzabile senza credenziali
- compilazione del form con allegato documento di identità
- stessa logica: visione dei carichi, non dell’importo complessivo

Chi può presentare la domanda e deleghe
La domanda può essere presentata:
- direttamente dal contribuente
- da un professionista delegato
La delega consente al professionista di:
- richiedere e analizzare il prospetto informativo
- verificare la corretta inclusione dei carichi
- presentare l’istanza di adesione
- assistere nella gestione delle scadenze
Pagamenti e scadenze
Il pagamento può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026
- oppure in forma rateale, fino a 54 rate bimestrali in 9 anni
Dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo sulle somme rateizzate.
Importo minimo rata: 100 euro.
La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026.
Decadenza: regole rigide
Si perde il beneficio della rottamazione-quinquies in caso di:
- mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata
In caso di decadenza:
- i versamenti effettuati restano acquisiti come acconto
- il debito residuo torna integralmente esigibile
- riprendono le azioni di riscossione
📞 Il nostro studio è a disposizione per assistere i contribuenti dalla richiesta del prospetto informativo fino alla gestione del piano di pagamento.
Newsletter Bussola d’Impresa – La tua guida professionale nel panorama fiscale
#Fiscalità #RottamazioneQuinquies #LeggediBilancio2026 #ConsulenzaFiscale #ComplianceTributaria
0 commenti